IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la lettera e) del comma 380 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) che ha soppresso  il
Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali  a
favore dei comuni della regione Siciliana e della  regione  Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui  ai
decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011  e  del  23  giugno
2012; 
  Visto il proprio decreto in data 13 novembre 2013, registrato  alla
Corte dei conti  il  16  dicembre  2013,  con  il  quale  sono  stati
determinati, per l'anno 2013, gli importi complessivi,  le  modalita'
di alimentazione ed i criteri di riparto del  Fondo  di  solidarieta'
comunale tra i comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
regioni Siciliana e Sardegna; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2014 con
il quale, per l'anno 2014, sono state determinati gli  importi  delle
riduzioni  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'
comunale, per l'ulteriore importo complessivo di 250 milioni di euro,
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  cosi'  come  dapprima  modificato
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
successivamente modificato dall'articolo 1, comma 119, della legge 28
dicembre  2012,  n.  228  (legge  finanziaria  2013)  e,  da  ultimo,
ulteriormente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettere a)  e  b)
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in  sede  di  conversione  in
legge 6 giugno 2013, n. 64; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
  Visto il  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  ed  in  particolare
l'articolo 8, il quale dispone  che,  entro  il  15  marzo  2014,  il
Ministero dell'interno  eroga  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario ed ai  comuni  della  regione  Siciliana  e  della  regione
Sardegna un importo, a titolo di anticipo  su  quanto  spettante  per
l'anno 2014  a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e  che
l'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune,  al  20  per
cento di quanto spettante per  l'anno  2013  sullo  stesso  Fondo  di
solidarieta'. A tali fini, si considerano validi i dati relativi agli
importi  spettanti  pubblicati  sul  sito  internet   del   Ministero
dell'interno alla data del 31 dicembre 2013; 
  Visto l'articolo 1, comma 380, della legge n.  228  del  2012,  che
alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, del Fondo di  solidarieta'  comunale  che  e'
alimentato  con  una  quota  dell'imposta  municipale   propria,   di
spettanza dei comuni, di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n.  214,  definita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali; 
  Visto l'articolo 1, comma 380, lettera a) della legge  n.  228  del
2012 che ha soppresso la riserva allo Stato della  quota  di  imposta
municipale propria, pari alla meta' del gettito calcolato  applicando
l'aliquota di base a tutti gli immobili,  gia'  prevista  dal  citato
articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto l'articolo 1, commi  639,  669  e  seguenti  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014)  che,  a  decorrere
dall'anno  2014,  istituiscono  l'imposta  unica  comunale,  nel  cui
ambito,  collegato  all'erogazione  ed  alla  fruizione  di   servizi
comunali, e' previsto il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  Vista la lettera h) del comma 380 dell'articolo 1  della  legge  n.
228/2012 come sostituito dall'articolo 1, comma 729, lett.  e)  della
legge n. 147/2013  che  ha  confermato  l'abrogazione  del  comma  11
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonche'  disposto
l'abrogazione dei commi da 1 a 5 e da  7  a  9  dell'articolo  2  del
decreto legislativo n. 23 del 2011, confermando ulteriormente che  il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  continua
ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'articolo 1, comma 380-ter, della legge  n.  228  del  2012,
aggiunto dall'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che: 
    alla lettera a) prevede che per l'anno 2014 la dotazione iniziale
del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a  6.647.114.923,12  euro,
comprensiva di 943 milioni di euro quale quota del  gettito  standard
dell'IMU,  di  cui  alla  lettera  f)  del   precedente   comma   380
dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, derivante dagli immobili
ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  ed  e'
alimentata  con  una  quota  dell'imposta  municipale   propria,   di
spettanza dei comuni, di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, pari a 4.717,9 milioni di euro; 
    alla lettera a) prevede che con la legge di  assestamento  o  con
appositi decreti di variazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate le variazioni compensative  in  aumento  o  in
diminuzione della dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale  per
tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta  municipale  propria
derivante dagli immobili ad uso produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale D; 
    alla lettera b)  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo
di solidarieta' comunale; 
  Vista la nota del Dipartimento delle finanze n. 3444 dell'8  agosto
2014, con  la  quale  e'  stato  comunicato  il  completamento  della
verifica  del  gettito  IMU  2013,  ai  sensi  dell'articolo  7   del
decreto-legge n. 16, del 6 marzo 2014,  con  particolare  riferimento
alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di  categoria
D (quota Stato); 
  Considerato che il risultato di detta verifica per i  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  ha
evidenziato che l'IMU quota comune  e'  di  circa  172  milioni  piu'
elevata  rispetto  alla  stima  di  settembre  2013,  e   che   detto
scostamento e' ascrivibile per 170,7 milioni di euro ad una revisione
al ribasso della stima dell'IMU ad aliquota di base dei fabbricati di
categoria D; 
  Ritenuto pertanto  necessario  confermare  il  predetto  incremento
anche per gli anni 2014 e successivi e, conseguentemente, di adottare
per gli anni 2014 e seguenti, le occorrenti  variazioni  di  bilancio
riduttive del Fondo di solidarieta' comunale  per  170,7  milioni  di
euro, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1,  comma  380-ter  della
legge n. 228 del 2012; 
  Considerato che, ai  sensi  della  predetta  disposizione,  con  il
presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i  criteri
di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale debbono
essere stabiliti tenendo anche conto, per i singoli comuni: 
    1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni  di  cui
alle lettere a) ed f) del precedente comma 380 dell'articolo 1  della
legge n. 228 del 2012; 
    2) della dimensione del gettito dell'imposta  municipale  propria
ad aliquota base di spettanza comunale; 
    3) della diversa incidenza delle risorse soppresse  di  cui  alla
lettera e) del precedente comma 380 dell'articolo 1  della  legge  n.
228 del 2012 sulle risorse complessive per l'anno  2012,  per  quanto
attiene ai soppressi e  citati  in  premessa  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio e trasferimenti  erariali  a  favore  dei  comuni  della
regione Siciliana e della regione Sardegna; 
    4) delle riduzioni  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012; 
    5) della soppressione  dell'IMU  sulle  abitazioni  principali  e
dell'istituzione della TASI; 
    6) dell'esigenza di limitare  le  variazioni,  in  aumento  e  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
  Visto l'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, il quale  prevede,  tra  l'altro,  che  i  comuni  assicurino  un
contributo alla finanza pubblica  per  un  ammontare  complessivo  di
375,6 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2014
che ha ripartito tra i singoli comuni il contributo di 375,6  milioni
di euro, per l'anno 2014, previsto dall'articolo 47,  comma  8  sopra
richiamato; 
  Ritenuto necessario, nelle  more  dell'adozione  delle  conseguenti
variazioni di bilancio accantonare e rendere indisponibile, ai  sensi
del citato articolo 47, il predetto ammontare  di  375,6  milioni  di
euro dello stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale 2014; 
  Considerato che le riduzioni di cui al citato articolo 47, comma 8,
del decreto-legge 66 del 2014 e quelle derivanti dalla  sopra  citata
verifica del gettito IMU per gli  immobili  di  categoria  D  saranno
recuperate all'atto della  corresponsione  ai  comuni  del  Fondo  di
solidarieta' comunale; 
  Considerato che nella seduta del 16 ottobre 2014  della  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali si e' preso atto del mancato assenso
delle  Autonomie  locali  a  riesaminare  l'accordo  sui  criteri  di
formazione e ripartizione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
l'anno 2014, sancito nella seduta  della  stessa  Conferenza  del  19
giugno 2014; 
  Considerato che la lettera c) del  comma  380-ter  dell'articolo  1
della legge n. 228 del  2012  stabilisce  che,  in  caso  di  mancato
accordo presso la Conferenza Stato-Citta'  ed  autonomie  locali,  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2014 
 
  1. Ai fini della definizione delle  risorse  spettanti  per  l'anno
2014 ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  regioni
Siciliana e Sardegna: 
  a) il gettito dell'imposta municipale propria (IMU)  di  competenza
comunale ad aliquota di base relativa  all'anno  2013  per  i  comuni
delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  regioni  Siciliana  e
Sardegna e' pari agli importi comunicati, in data 16 giugno 2014, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze,
a seguito della verifica prevista dall'articolo 7  del  decreto-legge
n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68  del
2014, che, all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dopo il  comma
729, aggiunge i commi 729-bis, 729-ter e 729-quater; 
  b) il valore di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale  per
l'anno 2013 dei comuni delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
regioni Siciliana e Sardegna  e'  individuato  in  misura  pari  agli
importi  aggiornati,  di  cui  all'elenco  allegato  al  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze in data 24 giugno 2014  e  rettificati  in  conseguenza
dell'applicazione  della  disposizione  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge n. 16 del 2014  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 68 del 2014; il valore di riferimento tiene  altresi'  conto
che l'eventuale rettifica della riduzione incrementale  di  cui  alla
successiva lettera  e),  derivante  dal  diverso  metodo  di  riparto
introdotto dall'articolo  10-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64
del 2013,  rispetto  al  metodo  di  riparto  originariamente  recato
dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  n.  95  del  2012,  sia
limitata al 6 per cento della variazione tra i due metodi; 
  c) la quota di alimentazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
2013 da scomputare dal gettito  IMU  2013,  di  cui  alla  precedente
lettera a)  e'  pari  agli  importi  aggiornati,  di  cui  all'elenco
allegato al decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze in data 24 giugno 2014; 
  d) le riduzioni della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale,
pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2014,  previste
dall'articolo 1, commi 203 e 730, della legge n. 147  del  2013  sono
determinate per ciascun comune in proporzione al valore delle risorse
finali  di  riferimento  determinate  secondo  le  prescrizioni   del
presente articolo; 
  e) le riduzioni incrementali previste per l'anno 2014 a carico  dei
singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  regioni
Siciliana  e  Sardegna  di  cui  all'articolo  16,   comma   6,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari alla differenza tra i  valori
recati dal decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo  2014  ed  i
valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 24  settembre
2013.